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Chi crea qualche cosa di innovativo, se desidera sfruttarne in modo esclusivo i vantaggi economici, dovrà anche attivare i mezzi più adatti per proteggere quello che ha ideato. Considerando che innovare è inventare e quindi: “Trovare con il proprio ingegno, sulla base di determinate esperienze, ricerche e studi sistematici, oggetti, prodotti, tecniche, metodi e sistemi pratici e teorici nuovi che costituiscono un progresso nella scienza o nella tecnica e nelle loro applicazioni pratiche”(Dizionario E. de Felice, A. Duro, S.E.I.), è evidente che la gamma di innovazioni proteggibili è molto ampia. Non c’è azienda che per quanto piccola non possa contribuire ad innovare il proprio settore. Inoltre, dato per scontato che le aziende operano soprattutto per il profitto, non dovrebbero esserci nemmeno aziende disposte a regalare alla concorrenza i vantaggi derivanti da quanto di nuovo esse riescono a creare. Quindi per facilitare la scelta, questa è una breve panoramica sulle varie forme di brevetto a disposizione, da utilizzare per proteggere adeguatamente quanto di nuovo viene ideato ed è atto a trovare un'applicazione industriale. Anche perché, come noto, i brevetti, quando vengono rilasciati, cioè concessi, conferiscono ai proprietari (aziende, società, persone) la facoltà esclusiva di utilizzare ed attuare, direttamente o indirettamente quanto di nuovo in essi è rivendicato, e quindi scegliere bene è importante. Ciascun brevetto, sia che si tratti di un Brevetto per invenzione o di un Modello di utilità oppure un Modello ornamentale, durerà un preciso numero di anni a seconda del tipo e sarà attivo nella o nelle nazioni in cui è stato richiesto e concesso/registrato e successivamente mantenuto in vita. L’OFFERTA ITALIANA In Italia esistono attualmente principalmente tre tipi di brevetto: il Brevetto per invenzione industriale, il Modello di utilità, il Modello e il Disegno (ex modello ornamentale singolo o multiplo). Ad essi deve essere comunque aggiunto il Marchio di fabbrica e di commercio, che pur non essendo un brevetto in senso stretto è pur sempre un indispensabile complemento per l’identificazione e la differenziazione di prodotti e servizi e quindi anch’esso di ampio uso nella difesa dell'innovazione. E’ da notare che con il recente Codice dei Brevetti è stata cancellata tutta la normativa precedente, quindi i riferimenti alle normative utilizzati sono convenzionali e le definizioni usate sono utili per distinguere un tipo di privativa industriale da un’altra. Brevetto per invenzione. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che implicano un'attività inventiva e sono adatte ad avere un'applicazione industriale ( ex art. 12, R. D. 29 Giugno 1939, n.1127 e succ. modifiche). Durata 20 anni, quindi un brevetto di invenzione italiano salva la franchigia acquisita con l’esenzione delle tasse ufficiali nel 2006, dopo il versamento iniziale dei nuovi diritti di domanda inizierà a versare le tasse di mantenimento a partire dalla 5a annualità Modello di utilità. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. (ex art. 2, R. D. 25 Agosto 1940, n. 1411). Durata 10 anni, in due quinquenni. Modello ornamentale (ora Modelli e Disegni). Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni l’aspetto di un intero prodotto o di una sua parte…..ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. ( Art. 31 Codice dei diritti di proprietà industriale, ex art. 5, R. D. 25 Agosto 1940, n. 1411). Durata 25 anni, in successivi periodi quinquennali da confermare periodicamente. Marchio. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. ( art. 16, R. D. 21 Giugno 1942, n.929). Durata 10 anni (rinnovabili). B. Rimoldi / Milano © agosto 2006 - Giugno 2008 **** |